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L’organizzazione di volontariato “Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” iscritta al registro regionale con il Cod. 1025/PA è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n.266/91 delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Le specifiche finalità dell’organizzazione di volontariato sono:

    • Settore protezione civile:
      FORMAZIONE DELLA COSCIENZA CIVILE;
      SOCIO SANITARIO;
      TECNICO-LOGISTICO;
      BENI CULTURALI E AMBIENTALI.
    • Settore assistenza:
      Anziani, minori, giovani, immigrati, pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti, donne con minori a carico e donne in difficoltà, disabili, devianza sociale.
    • Settore ambiente:
      Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, parchi e oasi naturalistiche, parchi cittadini.
    • Settore patrimonio:
      Artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche, valorizzazione storiche e culturali locali.
    • Settore Educazione e Promozione Culturale:
      Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani), attività artistiche (cinema, teatro, fotografie, arti visive), animazione culturale verso minori e giovani.

L’organizzazione di volontariato “Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” opera prevalentemente nel territorio del comune e della provincia di Palermo, ma intende operare anche a livello sia regionale, nazionale ed europeo.

 

Presidente: GANDOLFO DAVID
Vicepresidente: CINZIA RUSSO
Segretaria/Tesoriere: CINZIA RUSSO
Consigliere: ROBERTO PERRONE
Consigliere: ELVIRA BARTOLOTTA

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1
(denominazione e sede)

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: ” Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale”.
2. L’organizzazione ha sede legale in Via Normanni n. 13 nel comune di Palermo.

Art. 2
(Statuto e regolamento)

1. L’organizzazione di volontariato ” Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi

generali dell’ordinamento giuridico
2. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto.

Art. 3
(Efficacia dello Statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

Art. 4
(Modificazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5
(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITA’ DELL’ ORGANIZZAZIONE

Art. 6
(Solidarietà)

1. L’organizzazione di volontariato ” Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale, con particolare riferimento alla protezione civile.

Art. 7
(Finalità nel settore)

1. Le specifiche finalità dell’organizzazione di volontariato sono di seguito riportate e meglio specificate all’interno di ogni settore d’intervento:
- Settore Protezione Civile: FORMAZIONE DELLA COSCIENZA CIVILE (Attività di informazione della collettività, consulenza ed assistenza tecnico amministrativa, conferenze, corsi di formazione, visite

culturali, attività ricreative,animazione socio-culturale, attività relazionale). – SOCIO SANITARIO (Assistenza psico-sociale, prima accoglienza ascolto, soccorso medico, pronto soccorso e trasporti malati,

assistenza medica prolungata, accoglienza diurna e notturna, assistenza domiciliare, assistenza all’interno di strutture ospedaliere, comunità residenziali, affidamenti, adozioni, donazione sangue, donazione

organi, veterinaria, igiene, polizia mortuaria. – TECNICO LOGISTICO (antincendio forestale, antincendio urbano, avvistamento e ricognizione, ricetrasmissioni, fuoristradisti, recupero salme. – BENI

CULTURALI ED AMBIENTALI (sorveglianza parchi forestali, recupero e manutenzioni musei, monumenti, beni culturali, inventario e catalogazione.
- Settore Assistenza: Anziani, Minori, Giovani, Immigrati, profughi, Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti, Disabili, Minoranze, Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale, Malati terminali, Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia, Donne con minori a carico e donne in difficoltà,

Disagio adulto, Attività motoria, Esclusione giovanile, Razzismo, Salute, Tossicodipendenza, Etilismo, Tabagismo, Illegalità, Abbandono scolastico, Analfabetismo di ritorno, Devianza sociale.
- Anziani, Minori, Giovani, Immigrati, profughi, Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti, Disabili, Minoranze, Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in

fase terminale, Malati terminali, Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia, Donne con minori a carico e donne in difficoltà, Disagio adulto, Attività motoria,

Esclusione giovanile, Razzismo, Salute, Tossicodipendenza, Etilismo, Tabagismo, Illegalità, Abbandono scolastico, Analfabetismo di ritorno, Devianza sociale.
- Settore Ambiente: Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque, Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell’aria, Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico, Parchi e oasi

naturalistiche, Tutela e incremento del patrimonio forestale, Parchi cittadini, Valorizzazione centri storici minori, Salvaguardia agricoltura in zona di montagna, promozione della cultura del recupero,

riciclaggio, riutilizzo.
- Settore Patrimonio: Artistico e culturale, Cura e conservazione biblioteche, Valorizzazione storie e culturali locali, Valorizzazione sistema museale pubblico e privato, Turismo culturale.
- Settore Educazione e Promozione culturale: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani), Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia, arti visive), Animazione culturale verso minori, Animazione

culturale verso giovani, Educazione al cibo, Educazione informatica, Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione), Educazione alla pace, Lotta all’evasione scolastica, Attività di

tutoraggio scolastico, Interventi di animazione nel territorio, Sportelli informa…. , Attività sportiva, Minoranze linguistiche e culture locali.

Art. 8
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L’organizzazione di volontariato ” Attività Operativa di Protezione Civile e Sociale” opera prevalentemente nel territorio del comune e della provincia di Palermo, ma intende operare anche a livello sia

regionale, nazionale ed europeo.

TITOLO III
GLI ADERENTI

Art. 9
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà e impegno nel campo della protezione civile.
2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal comitato direttivo.

Art. 10
(Diritti)

1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge n. 266 del 1991 e nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 11
(Doveri)

1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 12
(Esclusione)

1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.
2. L’esclusione e’ deliberata dall’assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

TITOLO IV
GLI ORGANI

Art. 13
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell’organizzazione:
a) L’assemblea degli aderenti,
b) I comitato direttivo,
c) Il Presidente.

Capo I – L’assemblea

Art. 14
(Composizione)

1. L’assemblea e’ composta da tutti gli aderenti all’ organizzazione.
2. L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’organizzazione .

Art. 15
(Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce almeno al meno ogni semestre durante l’anno legale, su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno e ne da comunicazione agli aderenti attraverso una delle seguenti modalità:
1. affissione all’Albo dell’ente presente nella sede legale,
2. sms,
3. e-mail,
4. raccomandata.
5. mezzi che la moderna tecnologia mette a disposizione per poter raggiungere l’aderente.

Art. 16
(Validità della assemblea)

1. L’assemblea è validamente costituita quando interviene un terzo dei componenti.
2. Le regole del funzionamento dell’assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17
(Votazione)

1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

Art. 18
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale o dal segretario, o da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.
3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II – Il Comitato direttivo

Art. 19
(Composizione)

1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dalla assemblea tra gli aderenti; il numero dei componenti può cambiare ma non può superare il massimo di sette ed e la modifica è

stabilita dallo stesso che redige apposito verbale e deve darne preventiva comunicazione agli aderenti prima del rinnovo del successivo Comitato direttivo
2. Il Comitato direttivo è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 20
(Presidente del Comitato direttivo)

1. Il Presidente del Comitato direttivo è anche il Presidente dell’organizzazione.
Il Presidente e’ eletto dal Comitato direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21
(Durata e funzioni)

1. Il Comitato direttivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocata dall’assemblea degli aderenti, a maggioranza dei presenti.
2. Il Comitato direttivo svolge, sia su indicazioni dell’assemblea che proprie, le attività esecutive relative all’organizzazione di volontariato.
3. Le deliberazioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Capo III – II Presidente

Art. 22
(Elezione)

1. Il Presidente è eletto tra i componenti del Comitato direttivo, a maggioranza dei presenti.

Art. 23
(Durata)

1. Il presidente dura in carica quattro anni.
2. L’assemblea degli aderenti, con la maggioranza dei presenti può revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Art. 24
(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
2. Il presidente presiede l’assemblea degli aderenti e il comitato direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede della organizzazione, dove può’ essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

Art. 25
(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili;
6) contributi;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) ogni altro tipo di entrate.

Art. 26
(I beni)

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall’organizzazione , e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione , e può

essere consultato dagli aderenti.

Art. 27
(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall’assemblea .
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
3. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati “benemeriti “.

Art. 28
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione .
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
3. Il presidente attua le delibere dell’assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29
(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla assemblea.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia (con le disposizioni della convenzione, nonché) con le finalità statutarie dell’organizzazione .
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 30
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’ organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 31
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a organizzazioni che perseguono le stesse finalità statutarie della medesima.
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari .

TITOLO VI
IL BILANCIO

Art 32
(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio delle organizzazioni di volontariato è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Art. 33
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è’ elaborato dal comitato direttivo, o da persona all’uopo delegata dal presidente e tra gli aderenti.
Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal comitato direttivo, o da persona all’uopo delegata dal presidente e tra gli aderenti.
Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo ed in particolare deve contenere voci afferenti il settore della protezione civile.

Art. 34
(Controllo sul bilancio)

1. Il controllo e’ limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
2. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’assemblea degli aderenti.

Art. 35
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea degli aderenti con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea degli aderenti nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
4. Il bilancio preventivo e’ depositato presso la sede legale della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

Art. 36
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate Comitato direttivo con la maggioranza dei presenti.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede legale dell’organizzazione .

Art. 35
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione e’ stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Art. 36
(Attuazione della convenzione)

1. Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 37
(Dipendenti)

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dall’attuale ordinamento in materia di assunzioni.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 38
(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (e dal contratto collettivo di lavoro).
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
LA RESPONSABILITA’

Art. 39
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 266 dell’11/08/91 “Legge quadro sul volontariato” e dal D.M. 14/02/1992 “Obbligo assicurativo”.

Art. 40
(Assicurazione dell’organizzazione)

1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 41
(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L’organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà e di protezione civile.

Art. 42
(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L’organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43
(Accordo fra aderenti)

1. Anche se già previsto ai superiori articoli, si ribadisce quanto appresso citato in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento regionale che disciplina le attività di volontariato di protezione civile nella

Regione Sicilia (D.P.Reg n. 12 del 15/06/2001), che l’Associazione di cui al presente Statuto:
a) Non ha fini di lucro,
b) Ha una articolazione democratica della propria struttura,
c) Le cariche associative sono gratuite ed elettive, come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti,
d) I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti sono disciplinati dal proprio vigente Statuto;
e) L’organizzazione di volontariato si obbliga a formare nell’ambito del proprio bilancio preventivo e consuntivo annuale, ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge 266/1991, specifiche voci di bilancio afferenti alle attività di Protezione Civile;

f) l’organizzazione di volontariato si obbliga ad assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art. 4 della Legge 266/1991.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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